Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

  1. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
  2. riduzione della tassa, secondo i criteri di Legge, in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione; la riduzione della parte variabile non potrà eccedere il 50%;
  3. utenze non domestiche con accertata sospensione dell’attività che comporta un comprovato non conferimento di rifiuti durante il periodo di sospensione, per le quali è prevista una riduzione della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo pari al periodo di sospensione; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali; per quanto riguarda le sospensioni dell’attività a seguito di pandemia COVID 19 od altri eventi di natura eccezionale riguardanti la generalità delle utenze non domestiche si rimanda all’articolo dedicato (n. 15);

Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni hanno effetto dal mese successivo a quello della richiesta.

Oltre alle eventuali riduzioni di legge al fine di incentivare il recupero della frazione umida e di quella differenziata dei rifiuti urbani sono altresì riconosciute le seguenti riduzioni:
– Al fine di promuovere un minor conferimento di rifiuti ed una migliore raccolta differenziata, il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione umida. Per tali valide motivazioni il presente Regolamento conferma le agevolazioni in essere per il compostaggio domestico, ossia una riduzione del 10% della parte fissa e variabile della tassa, presentando idonea documentazione verificabile dagli uffici e con decorrenza dall’anno successivo;
Si precisa che le riduzioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

Per ulteriori informazione consultare gli artt. 15,16 e 17 del Regolamento