In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.